Bio-testamento: pianificazione condivisa delle cure

DIVULGAZIONE  DELLA  LEGGE  SUL  TRATTAMENTO BIOLOGICO  APPROVATA  IL  14  DICEMBRE  2017  - 
(Legge 22 dicembre 2017 pubblicata della G.U. del 16 gennaio 2018 entrata in vigore il 31 gennaio 2018).
 
Si conclude, con la divulgazione dell’art. 5 titolato “pianificazione condivisa delle cure”  della succitata legge;  il nostro progetto di divulgazione di questo importantissimo provvedimento iniziato alcuni mesi fa si conclude con la relazione odierna.  Pensiamo di esservi stati utili anche perché il nostro Statuto prevede lo svolgimento di attività divulgative.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la redazione di “Filodiretto” per la fattiva e indispensabile collaborazione.
 
Art. 5
(Pianificazione condivisa delle cure)
 
1.     Nella relazione tra paziente e medico di cui all’art. 1, comma 2,all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
2.    Il paziente, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.
3.    Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l’eventuale indicazione di un fiduciario.
4.    Il consenso del paziente e l’eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.  La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
5.    Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 4.